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Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 3 pagine

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Costituzione federale RU ...

i. se in Svizzera l’onere fiscale è inferiore al livello d’imposizione minima, l’imposta integrativa è prelevata presso le unità operative svizzere proporzionalmente alla differenza tra l’onere fiscale e il livello d’imposizione minima;

j. se in un’altra Giurisdizione fiscale l’onere fiscale è inferiore al livello d’imposizione minima, l’imposta integrativa è prelevata in primo luogo presso l’unità operativa superiore svizzera e in secondo luogo presso le unità operative svizzere;

k. il Cantone, cui appartiene fiscalmente l’unità operativa, provvede all’imposizione e all’esazione dell’imposta integrativa;

l. l’imposta integrativa non può essere fatta valere come spesa ai fini delle imposte federali e cantonali sull’utile.

3Il Consiglio federale emana prescrizioni complementari per l’attuazione dell’imposizione minima riguardanti in particolare:

a. l’attuazione in caso di particolari rapporti tra imprese;

b. la ripartizione dell’imposta integrativa tra le unità operative in Svizzera;

c. la procedura e i rimedi giuridici;

d. le disposizioni penali conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;

e. le disposizioni transitorie.

4Se lo ritiene necessario per l’attuazione dei modelli di norme internazionali relativi all’imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di norme e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

5I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione dell’imposta integrativa sotto la vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

6Le entrate provenienti dall’imposta integrativa spettano ai Cantoni e saranno prese in considerazione nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri come entrate supplementari dell’imposta sull’utile.

II

1Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

2Qualora sia accettato da Popolo e Cantoni, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.