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Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 2 pagine
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Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …,
decreta:
I
La legge federale del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:
Art. 20 Finanziamento
1Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore dell’infrastruttura beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili finché il loro indebitamento netto gravato da interessi raggiunge il livello del xx xxxxx 2024 (stato dell’entrata in vigore della modifica).
2Se l’indebitamento netto gravato da interessi delle FFS supera il livello del xx xxxxx 2024 (stato dell’entrata in vigore della modifica), l’Assemblea federale può stanziare, nel quadro del preventivo, mutui della Confederazione gravati da interessi e rimborsabili.
3L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sui mutui che fissano in particolare gli oneri e le condizioni inerenti ai mutui.
4Se le FFS non possono rimborsare i mutui o devono risanare il loro bilancio, il Consiglio federale può proporre all’Assemblea federale, nel quadro del preventivo, la conversione di mutui in capitale proprio.
5D’intesa con l’AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.
RS ..........
1 RS 742.31
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