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Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 2 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

6Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere, dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi, anticipi rimborsabili per un importo massimo di 1 miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.

Art. 26b Disposizione transitoria della modifica del …

1Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale pari all’ammontare delle perdite registrate negli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza, ma fino a un massimo di 1,25 miliardi di franchi (la cifra definitiva sarà resa nota in sede di messaggio).

2Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.

3Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

II

La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 2bis

2La Confederazione assegna la sua quota al Fondo secondo la legge del 21 giugno 20133 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

2bisSe, nella pianificazione finanziaria del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale contempla una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi della sua quota non utilizzati per il Fondo al fine di compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

2 RS 641.81

3 RS 742.140