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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
n c m M
Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml
Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml
n = numero di campioni
c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M
m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente
M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
PFC 7: Miscela fisica di concimi
1Una miscela fisica di concimi è costituita da almeno due concimi appartenenti alle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, ciascuno conforme alle esigenze della presente ordinanza.
2La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun concime costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali o delle piante, sulla sicurezza o sull'ambiente, in condizioni di stoccaggio o di utilizzazione ragionevolmente prevedibili.
PFC 100: Concime aziendale
1Per concime aziendale s'intende liquame, letame, prodotti della separazione del liquame, percolato del letame, succo d’insilato e altri residui provenienti dall’allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o commerciale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati.
2La fornitura del concime aziendale è disciplinata all'articolo 29 della presente ordinanza. A meno che sia fornito in sacchi, non deve essere registrato nel registro dei prodotti, ma in conformità con l'OSIAgr42.
PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio
1Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti.
2Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e dei costituenti seguenti: