Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 194Fedlex · Rapporto esplicativo
7 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310
7.1 Situazione iniziale
a) Per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030», la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze
di animali da reddito indigene» e il postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna», con il pacchetto di ordinanze agricole 2022, dal 1° gennaio 2023 sono stati introdotti i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» a integrazione degli strumenti già esistenti per la conservazione di razze svizzere in virtù della vigente versione dell’OAlle del 31 ottobre 2012. Mediante la promozione dell’allevamento e della detenzione delle razze svizzere interessate s’intende garantirne la conservazione. I contributi concorrono alla conservazione e alla promozione della biodiversità nel quadro delle risorse zoogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Come base scientifica per la definizione dello stato di pericolo si utilizza il sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche in Svizzera, abbreviato GENMON, attualmente gestito da Qualitas AG. Nell’ambito di un mandato di prestazioni, l’UFAG acquisisce i dati GENMON da Qualitas AG onde sorvegliare lo stato di pericolo delle razze svizzere.
Al momento dell’elaborazione del pacchetto di ordinanze 2022, per la razza mellifera svizzera, ovvero l’ape nera (apis mellifera mellifera), non era possibile calcolare lo stato di minaccia. Pertanto nel primo anno dei nuovi contributi per la conservazione (2023) sono stati applicati soltanto quelli per bovini, suini, ovini, caprini ed equini.
b) Gli aiuti finanziari normalmente non dovrebbero superare il 50 per cento dei costi computabili. Ali-
quote maggiori vanno motivate (in virtù del cap. 2.1 delle Indicazioni di maggio 2017 del Controllo federale delle finanze [CDF] relative alla gestione delle sovvenzioni). Nell’OAlle vigente vi è solo una disposizione derogatoria per aliquote maggiori: l’articolo 3 capoverso 2 OAlle esige dai richiedenti di contributi per misure zootecniche una quota di fondi propri pari almeno al 20 per cento, ovvero sono possibili aiuti finanziari fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo. Anche i progetti per la conservazione di razze svizzere e i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche già oggi, in applicazione per analogia dell’articolo 3 capoverso 2 OAlle, sono sostenuti mediante un aiuto finanziario massimo dell’80 per cento.
c) Conformemente all’OAlle vigente, per la conservazione di razze svizzere la Confederazione versa
anche contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico.
d) L’UFAG intende pubblicare sulla sua pagina Internet le organizzazioni di allevamento riconosciute
in Svizzera.
e) Conformemente agli articoli 15 capoverso 6 e 19 capoverso 5 OAlle, Il conteggio dei contributi per
gli esami dell’attitudine lattifera avviene dopo la fine della lattazione. Ciò comporta che il principio dell’annualità non viene completamente adempiuto.
f) Per la presentazione di domande di contributi, per il conteggio dei contributi e per le notifiche del
preventivo già oggi è possibile utilizzare appositi moduli messi a disposizione dall’UFAG. Finora mancava una disposizione specifica in tal senso nell’OAlle.
g) I metodi ATM4/7d e AZ4 descritti dal Comitato internazionale per gli esami funzionali nell’alleva-
mento (International Committee for Animal Recording [ICAR]) per l’esecuzione di esami dell’attitudine lattifera nei bovini e il metodo ATM4/7d per l’esecuzione di esami dell’attitudine lattifera nei caprini e nelle pecore da latte devono poter essere conteggiati mediante i contributi per i campioni di latte da parte delle organizzazioni di allevamento riconosciute presso l’UFAG.
h) Incremento del credito Coltivazione di piante e allevamento di animali a favore della con-