Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

prima sezione si inseriscono gli articoli con disposizioni comuni concernenti i contributi per la conservazione di razze svizzere nonché la definizione di una razza svizzera e delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 e 23a).

Articolo 23 Tipi di contributi e pubblicazione

Poiché con le revisioni parziali dell’OAlle nel quadro dei pacchetti di ordinanze agricole 2021 e 2022 l’articolo 23 era già stato modificato in maniera sostanziale e anche ora vengono proposte ulteriori modifiche, si procede a una sua revisione totale.

All’articolo 23 sono disciplinate soltanto le misure sostenute dalla Confederazione per la conservazione di razze svizzere, il loro tipo di finanziamento nonché la pubblicazione dei contributi versati.

Nel capoverso 1 lettera a è definito, come finora, che la Confederazione può sostenere progetti limitati nel tempo per la conservazione di razze svizzere. A tal proposito si precisa che i contributi sono aiuti finanziari.

Al capoverso 1 lettera b, come finora, si disciplina il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere. Siccome a livello legislativo viene definita la gestione di banche genetiche nazionali, è necessario un adeguamento terminologico. Si assegnano indennità per la gestione di banche genetiche per la conservazione di razze svizzere da parte di stazioni di fecondazione oppure organizzazioni di allevamento riconosciute (art. 23bbiscpv. 2).

I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»

sono indicati, come finora, al capoverso 1 lettera c. Si precisa che i contributi sono aiuti finanziari. Inoltre si integra nelle specie aventi diritto ai contributi quella dell’ape mellifera.

In linea di principio lo stato di pericolo che dà diritto all’erogazione di contributi per la conservazione, deve essere rilevato ogni quattro anni nella stessa data per tutte le specie e razze. La prossima data utile per le razze con stato di pericolo già definito è il 1° giugno 2027 (art. 23a cpv. 4; PO 22). Per le razze il cui stato di pericolo non è ancora stato definito, ma che adempiono le condizioni dei contributi per la conservazione, lo stato di pericolo può essere valutato al di fuori dei termini ordinari mediante GENMON (art. 23a cpv. 2 e 3; PO 22). Questo vale fino alla prossima valutazione regolare del 1° giugno 2027. La specie ape mellifera, ovvero l’ape nera svizzera, è ora inserita nel sistema di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (cfr. lett. a ai punti 8.1 e 8.2; cpv. 1 lett. c). Poiché lo stato di minaccia dell’ape nera non era ancora stato definito, la razza è stata valutata al di fuori dei termini ordinari mediante GENMON e classificata come «in pericolo critico». Per tale motivo, dal 1° giugno 2024 al 1° giugno 2027 l’ape nera con questo stato di pericolo avrà diritto ai contributi per la conservazione (art. 23a cpv. 4; PO 22).

Le disposizioni di cui al capoverso 3 sono spostate in altri articoli. La lettera a viene spostata nell’articolo 23b capoverso 3, la lettera b all’articolo 23bbiscapoverso 2.

Analogamente alle altre specie, anche per l’ape mellifera il contributo per la conservazione va versato agli aventi diritto mediante l’organizzazione di allevamento riconosciuta. La definizione dell’avente diritto ai contributi secondo il vigente capoverso 3 lettera c è spostata e aggiunta all’articolo 23f capoverso 4; per una migliore leggibilità e una maggiore chiarezza ora sono indicate la specie ape mellifera e le altre specie aventi diritto. Dal profilo del contenuto, viene inoltre stabilito che i contributi per la conservazione sono versati agli aventi diritto mediante le organizzazioni di allevamento riconosciute.

Il contenuto del vigente articolo 23 capoverso 5 è spostato al capoverso 2 e adeguato formalmente. L’UFAG continua a pubblicare il nome dei beneficiari dei contributi per i progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (ora banche genetiche) nonché l’importo dei contributi versati. Nel caso dei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» si pubblica il nome dell’organizzazione di allevamento riconosciuta e l’importo totale versatole.