Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Il Parlamento ha incrementato il credito Coltivazione di piante e allevamento di animali di 3.9 milioni di franchi nel Preventivo del 2023. I fondi supplementari sono impiegati a favore della conservazione di razze di animali da reddito indigene (in adempimento della mozione Rieder 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene»).
Con l’attuazione della decisione del Parlamento si può rinunciare al trasferimento di 3.15 milioni di franchi dai contributi per misure zootecniche ai contributi per la conservazione. I restanti 0.75 milioni di franchi ora sono a disposizione per i contributi per la conservazione.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di conseguenza nel primo semestre 2023 chiederà al Consiglio federale di adeguare l’ordinanza sull’allevamento di animali con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Grazie ai progressi compiuti nel 2022, è possibile integrare l’albero genealogico dell’ape nera
in GENMON. Secondo la valutazione GENMON del 2022, attualmente l’ape nera, ovvero l’unica razza mellifera svizzera, è classificata con stato «in pericolo critico». Per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030» e la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene», questa specie di ape mellifera è pertanto integrata nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sulla base di GENMON. Per questa specie di ape mellifera viene applicato lo stesso sistema di contributi per la conservazione come per le altre specie aventi diritto ai contributi. Le disposizioni concernenti il tipo e l’importo dei contributi nonché le condizioni per il loro versamento sono formulate in maniera adeguata alla biologia dell’accoppiamento della specie ape mellifera.
b) L’OAlle viene precisata affinché il versamento di aiuti finanziari fino a concorrenza dell’80 per
cento al massimo dei costi totali sia disciplinato in maniera chiara anche in caso di progetti di conservazione delle razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche.
c) In base agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale per la conservazione
dell’agrobiodiversità, comprese le razze autoctone, già oggi organizzazioni di allevamento incaricate e imprese di allevamento private nel settore dell’allevamento gestiscono banche genetiche nazionali. Nell’OAlle è ora sancita la base legale per la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) da parte della Confederazione o di organizzazioni di allevamento, organizzazioni o imprese di allevamento private nel settore dell’allevamento da essa incaricate, in linea con le norme per le risorse fitogenetiche (cfr. art. 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA; RS 916.181). Le prestazioni sono remunerate mediante indennità. Anche l’uso di materiale criogenico proveniente dalle banche genetiche nazionali viene disciplinato
nell’OAlle.
d) Nell’OAlle è creata la base legale per la pubblicazione delle organizzazioni di allevamento ri-
conosciute in Svizzera.
e) Il conteggio dei contributi per i campioni di latte avviene a cadenza annuale o trimestrale anzi-
ché alla fine della lattazione. Con l’adeguamento del momento del conteggio si tiene conto del principio dell’annualità nell’ambito dei contributi per i campioni di latte.
f) È creata la base legale affinché per la presentazione di domande di contributi, per i conteggi
dei contributi nonché per le notifiche del preventivo vengano utilizzati i moduli ufficiali
dell’UFAG. L’OAlle viene precisata in tal senso.
g) Anche gli esami funzionali eseguiti con i metodi ATM4/7d e AZ4 sono sostenuti mediante i
contributi per i campioni di latte nell’ambito dei contributi per l’allevamento di bovini. L’esecuzione degli esami funzionali con il metodo ATM4/7d è sostenuta con i contributi per i campioni