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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 5 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del …

1Le autorizzazioni all’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica conservano la loro validità nel relativo Cantone.

2Chi prima dell’entrata in vigore della presente modifica non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un’autorizzazione all’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

3Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che corrispondono ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera h sono equiparati a questi ultimi; altrettanto vale per i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti secondo il diritto anteriore. Il Consiglio federale stabilisce quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera h.

4I cicli di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 9 offerti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.