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Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 3 pagine

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2 Sono esclusi dall’imposta alla fonte:

a. i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;

b. i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.

Art. 129 cpv. 1 lett. e

1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

e. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 91 capoverso 1 se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4 cpv. 2 lett. a, abis e f

2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

a. esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;

abis. esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone; fa eccezione l’attività lucrativa a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;

f. Abrogata

Art. 35 cpv. 1 lett. a e h

1 Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta alla fonte:

a. i lavoratori per il loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone; sono esclusi dall’imposta alla fonte i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;

h. Abrogata

3 RS 642.14