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Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 3 pagine
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2 Sono esclusi dall’imposta alla fonte:
a. i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
b. i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.
Art. 129 cpv. 1 lett. e
1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:
e. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 91 capoverso 1 se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 4 cpv. 2 lett. a, abis e f
2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a. esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;
abis. esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone; fa eccezione l’attività lucrativa a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
f. Abrogata
Art. 35 cpv. 1 lett. a e h
1 Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta alla fonte:
a. i lavoratori per il loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone; sono esclusi dall’imposta alla fonte i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;
h. Abrogata