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Consultazione 2023/17: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025–2028 (messaggio sulla cultura) · 3 pagine

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Art. 4a Obbligo di offerta

1 Le informazioni senza supporto fisico che hanno un legame con la Svizzera conformemente all’articolo 3 capoverso 1 e non sono liberamente accessibili vanno offerte gratuitamente alla Biblioteca nazionale.

2 Conformemente al proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale decide se inserire nella propria collezione le informazioni senza supporto fisico offerte.

3 Se l’onere necessario per la fornitura delle informazioni senza supporto fisico offerte è sproporzionatamente elevato, la Biblioteca nazionale può partecipare ai costi derivanti o rinunciare a inserirle nella collezione.

Art. 4b Definizione dell’obbligo di offerta

1 Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’obbligo di offerta delle informazioni senza supporto fisico e lo adegua ai nuovi sviluppi.

2 Può escludere dall’obbligo di offerta le informazioni senza supporto fisico non liberamente accessibili che:

a. sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;

b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;

c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.

Art. 5 cpv. 2 e 3

2 La Biblioteca nazionale può mettere a disposizione dell’utenza per consultazione le informazioni senza supporto fisico. Per farlo, non deve alcun compenso ai titolari dei diritti.

3 Mediante una limitazione dell’accesso e un periodo di blocco per le informazioni senza supporto fisico non liberamente accessibili garantisce che non sia pregiudicata la commercializzazione delle opere e che vengano rispettati gli interessi legittimi dei titolari dei diritti.

Art. 10 cpv. 4

4 La Biblioteca nazionale può affidare determinate attività, segnatamente quelle volte a collezionare e diffondere informazioni senza supporto fisico, anche a istituzioni partner.

Art. 10a Trattamento di dati provenienti dalle collezioni della Biblioteca nazionale

1 Se necessario per adempiere il proprio mandato legale, la Biblioteca nazionale può trattare, far trattare, comunicare e rendere accessibili a chiunque i dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, presenti nelle sue collezioni.

Art. 12 cpv. 2

2 Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che le informazioni su supporto fisico e senza supporto fisico acquistate o prodotte con l’aiuto della Confederazione siano rese accessibili al pubblico.