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Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 3 pagine

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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Avamprogetto

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data],1

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3

3 Sono considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio (art. 4 LPGA) non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il capoverso 2 non è applicabile. Sono effettuate solo le prestazioni assicurative di cui all’articolo 16 capoverso 2bis.

Art. 16 cpv. 2bis

2bis L'assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera anche nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 3. Il diritto nasce con l’inizio dell’incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all’incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un’assicurazione. Si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa o con la morte dell’assicurato, ma al più tardi dopo 720 giorni.

Art. 97 cpv. 1 lett. bter

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA3:

1FF 20XX …

2 RS 832.20

3 RS 830.1

2022–......