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Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 3 pagine
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Assicurazione in caso di malattia e infortuni FF
bter. agli organi incaricati di applicare la LAMal4, al fine di ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all’articolo 8 capoverso 3.
Titolo dopo l’articolo 115a
Titolo undicesimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Art. 115b
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Titolo prima dell’articolo 116
Capitolo 1a: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali
Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.xxxxx
1 In caso di ricadute e postumi tardivi verificatisi prima dell’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, ma che comportano un’incapacità lavorativa solo dopo la sua entrata in vigore, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di cui all’articolo 16 capoverso 2bis.
2 Se l’incapacità lavorativa è iniziata prima dell’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, il diritto all’indennità giornaliera di cui all’articolo 16 capoverso 2bis nasce con l’entrata in vigore della modifica e si estingue 720 giorni dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa.
II
La legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 84a cpv. 1 lett. bter
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal6 o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA7:
bter. agli organi incaricati di applicare la LAINF8, qualora i dati siano necessari per decidere in merito ai casi di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAINF.