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Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 4 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari destinati a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base (OACMB)
del… Avamprogetto
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54a capoverso 6 della legge federale del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche universitarie (LPMed);
visto l’articolo 29 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 20162 sulle professioni sanitarie (LPSan),
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Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per progetti di cui agli articoli 54a LPMed e 29 LPSan.
2Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Art. 2 Condizioni
Gli aiuti finanziari per progetti nell’ambito della formazione ai sensi della LPSan o della formazione e del perfezionamento ai sensi della LPMed nonché dell’esercizio della professione sono concessi se:
a. le misure sono atte a migliorare l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base;
b. il progetto coinvolge almeno una professione secondo la LPMed o la LPSan e ha un carattere interprofessionale o intraprofessionale;
c. il progetto è trasferibile ad altri contesti o regioni;
d. gli indicatori per la valutazione dell’impatto del progetto sono definiti in un piano di valutazione.
RS ..........
1RS 811.11; RU 2020 57
2RS 811.21: RU 2020 57
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