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Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 2 pagine

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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del … Avamprogetto

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie (OAMal),

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I

L’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni2 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a n. 3, 2bis, e 4

1Concerne soltanto i testi tedesco e francese

2Concerne soltanto i testi tedesco e francese

2bisDevono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

c. se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal.

4Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite da persone o istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8.

Art. 8a cpv. 1, 1bise 8

1Concerne soltanto il testo francese

1 RS 832.102

2 RS 832.112.31