Progetto
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 4 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari destinati a promuovere
l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Costi computabili
1Sono computabili i costi di progetto, segnatamente:
a. le spese direttamente connesse con la preparazione, l’esecuzione e la direzione del progetto;
b. i costi per beni e servizi;
c. i costi per la valutazione dell’impatto del progetto.
2Per i beni e servizi sono computabili soltanto prezzi corrispondenti a quelli di mercato.
Art. 4 Calcolo
1L’aiuto finanziario ammonta a un massimo di 400 000 franchi per progetto.
2Esso si calcola secondo:
a. il tipo e l’importanza del progetto;
b. l’interesse della Confederazione nei confronti del progetto;
c. le prestazioni proprie e i contributi di organi federali e di terzi.
3Il pagamento può avvenire in modo scaglionato. È effettuato in funzione dell’avanzamento del progetto.
Art. 5 Domanda
1La domanda di aiuti finanziari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. indicazioni sul richiedente e i partecipanti al progetto;
b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, la procedura, l’organizzazione del progetto, gli effetti attesi, la portata, i vantaggi a lungo termine e la trasferibilità del progetto;
c. un piano di valutazione;
d. un preventivo dettagliato con indicazioni sui partecipanti al finanziamento e sul contributo di sostegno desiderato;
e. un calendario di attuazione del progetto con indicazione dei traguardi intermedi.
2L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può mettere a concorso la concessione di aiuti finanziari. In questo caso il termine per la presentazione delle domande è fissato nel bando di concorso.
3L’UFSP emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli. Nella guida può precisare le indicazioni di cui al capoverso 1 e stabilire altre modalità per la presentazione delle domande.