Progetto
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 2 pagine
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Assicurazione malattie e infortuni
1bisI bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la prima.
8Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante.
Art. 9 cpv. 1
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 9c cpv. 1 lett. a
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 15 cpv. 1
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
II
La presente ordinanza entra in vigore il …
[Data] Dipartimento federale dell’interno: