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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024
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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 3
L’autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell’UFAM, autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR) nel sito da cui proviene il materiale se:
a. in tal modo si riduce nel complesso l’inquinamento ambientale; e
b. è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1RS 814.680
2024-... «%ASFF_YYYY_ID»