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Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024

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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

L’autorità può, eccezionalmente e previo accordo dell’UFAM, autorizzare il ricollocamento di materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR) nel sito da cui proviene il materiale se:

a. in tal modo si riduce nel complesso l’inquinamento ambientale; e

b. è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1RS 814.680

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