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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 2 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 164 cpv. 3 lett. c
3Il capoverso 2 non si applica a:
c. veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV3 un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo.
II
L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 41
41 Documenti necessari per il controllo
I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV4. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ....
«$$SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr