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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 2 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV».
Art. 30a cpv. 1 lett. b n. 4
1Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita come segue:
b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:
4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 OATV, oppure
Art. 34b cpv. 3
3Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l’autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV2.
1 RS 741.41
2 RS 741.511
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