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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 2 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV».

Art. 30a cpv. 1 lett. b n. 4

1Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita come segue:

b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:

4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 OATV, oppure

Art. 34b cpv. 3

3Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l’autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV2.

1 RS 741.41

2 RS 741.511

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