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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 7 pagine
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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 12, 103 e 106 della
legge federale del 19 dicembre 1958)2 sulla circolazione stradale (LCStr)
Sostituzione di espressioni
1Negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 il termine «organo di controllo» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17».
2In tutta l’ordinanza i termini «rapporto d’esame» e «rapporto di esame» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rapporto di perizia».
Art. 2 lett. m e n
Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:
m. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell’articolo 17, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;
n. certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di un organo estero, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.
1 RS 741.511
2 RS 741.01
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