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Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 7 pagine

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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12, 103 e 106 della

legge federale del 19 dicembre 1958)2 sulla circolazione stradale (LCStr)

Sostituzione di espressioni

1Negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 il termine «organo di controllo» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17».

2In tutta l’ordinanza i termini «rapporto d’esame» e «rapporto di esame» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rapporto di perizia».

Art. 2 lett. m e n

Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:

m. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell’articolo 17, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;

n. certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di un organo estero, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

1 RS 741.511

2 RS 741.01

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