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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 1.1.4
1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente, il Cantone
può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.
N. 10.1.1 lett. a
10.1.1 Definizione: superfici di colture campicole gestite in modo estensivo:
a. predisposte a strisce sull’intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie; e
N. 13 e 16
Abrogati
N. 14.2.2
14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contri-
buto per la biodiversità, d’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.
N. 17.1.2a, 17.1.4 e 17.1.7
17.1.2a Nel caso di seminatrici con una distanza tra gli assolcatori di almeno 30 cm
non sono necessarie file non seminate.
17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con
un’unica regolazione meccanica delle malerbe entro il 15 aprile oppure con un’unica applicazione di erbicidi.
17.1.7 Im primavera fino al 15 aprile è consentita un’unica rullatura.
Lett. B
Abrogata