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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 1.1 lett. d

1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione

dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:

d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e condiviso per l’esecuzione nel servizio web centrale messo a disposizione dall’UFAG nonché la documentazione necessaria secondo la Guida «Suisse-Bilanz»10;

N. 2.1.1–2.1.3a, 2.1.8, 2.1.9b lett. b, 2.1.10, 2.1.13

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto

di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell’UFAG. I gestori possono applicare la versione della Guida in vigore dal 1° gennaio dell’anno di contribuzione e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente.

2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati

dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente. Il calcolo e la condivisione del bilancio delle sostanze nutritive per l’esecuzione devono essere effettuati elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall’UFAG.

2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 OSIAgr nell’applicazione Internet HODUFLU. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l’adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Can-

10 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD)