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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle uova è modificata come segue:
Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di
trasformazione
Per quanto riguarda le uova di galline Gallus domesticus, le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 (uova destinate al consumo) e n. 09.2 (uova di trasformazione) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale d’importazione.
Art. 2a Importazione di uova da cova e di uova che non provengono da
galline Gallus domesticus
La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 per uova da cova e uova che non provengono da galline Gallus domesticus non è disciplinata.
Art. 4 Mercati
1Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati, all’aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.
2Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche sono esenti da dazi ai sensi del regolamento del 1° dicembre 19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche e possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.
RS ..........
1 RS 916.371
2 RS 0.631.256.934.953
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