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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sulle uova «%ASFF_YYYY_ID»

3L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue le presenti disposizioni.

Art. 6 cpv. 2

2La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l’elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d’uso3.

Art. 7 cpv. 3

3Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l’azione sul suo sito Internet.

Art. 9 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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