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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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stabilimenti di cui all’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.
Art. 16a cpv. 1 lett. f e g
1Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:
f. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico con i rispettivi principi attivi;
g. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b con i rispettivi principi attivi;
Art. 16b cpv. 3 e 9
3Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera c registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.
9L’autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell’anno seguente.
Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d’informazione
I dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti di cui all’ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.
II
Gli allegati 2, 3a e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.