Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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13 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordi-

nanza sugli effettivi massimi, OEMas), RS 916.344

13.1 Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), il Parlamento ha deciso che le aziende che valorizzano rifiuti alimentari o che svolgono attività di sperimentazione devono avere la possibilità di richiedere effettivi di animali superiori. Con le modifiche proposte il mandato del legislatore viene attuato a livello di ordinanza. La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Secondo l’articolo 46 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), il Consiglio federale ha facoltà di fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. Al capoverso 3 vengono disciplinati i casi in cui possono essere previste deroghe agli effettivi massimi consentiti. Il fatto che finora venissero menzionate le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione impediva alle organizzazioni e alle imprese private di richiedere un effettivo di animali superiore per scopi sperimentali e di ricerca. Con la modifica dell’articolo 46 capoverso 3 LAgr nell’ambito della PA22+ viene data la possibilità di prevedere deroghe per le aziende sperimentali di imprese private a condizione che l’effettivo superiore sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove e che i risultati della sperimentazione siano impiegati per sostenere la produzione animale svizzera.

Ai fini dell’autorizzazione di deroghe per le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico attraverso lo smaltimento, finora potevano essere presi in considerazione soltanto sottoprodotti (p.es. latticello e scarti di formaggio, paste e resti di pane) di aziende di trasformazione di derrate alimentari (p.es. caseifici o panifici). A titolo d’esempio, il pane raffermo poteva essere preso in considerazione solo se proveniva direttamente dall’azienda di trasformazione, cioè dal panificio. Il pane non venduto nelle filiali non poteva essere preso in considerazione perché proveniva dal commercio al dettaglio e non dalla lavorazione. Con la modifica dell’articolo 46 capoverso 3 LAgr, oltre ai sottoprodotti di

aziende di trasformazione di derrate alimentare, ai fini dell’autorizzazione di un effettivo di animali superiore possono essere considerati anche i rifiuti alimentari. Con il nuovo disciplinamento non è più necessario distinguere tra sottoprodotti e rifiuti alimentari, il che in alcuni casi poneva delle difficoltà a livello sia pratico sia esecutivo. Inoltre si agevola l’adeguata valorizzazione dei rifiuti alimentari.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

In seguito alla modifica dell’articolo 43 capoverso 3 LAgr, la sezione 4 della presente ordinanza viene adeguata in modo che l’autorizzazione di effettivi di animali superiori a quelli fissati ai sensi dell’OE-Mas possa essere richiesta anche per l’attività sperimentale di imprese private. Inoltre, per l’autorizzazione di deroghe per le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico attraverso lo smaltimento vengono considerati non soltanto i sottoprodotti di aziende di trasformazione, bensì anche i rifiuti alimentari.

13.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 10 capoverso 1

Oltre ai sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari, all’articolo 10 vengono menzionati i rifiuti alimentari. Viene fatta una differenza tra prodotti provenienti da aziende del settore lattiero o alimentare soltanto a livello di sottoprodotti. La differenziazione tra sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte/rifiuti alimentari è importante per l’esigenza relativa alla quota di energia della razione. Se per il foraggiamento vengono usati sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (p.es. latticello, siero di latte e scarti di formaggio), questi devono coprire il 25 per cento del fabbisogno energetico degli animali. Se, invece, vengono utilizzati sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte o rifiuti alimentari, tale quota sale al 40 per cento. L’esigenza più elevata si applica anche per le combinazioni di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e sottoprodotti non provenienti dalla