Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sugli effettivi massimi

trasformazione del latte. I rifiuti alimentari da considerarsi come prodotto lattiero ma che non provengono dalla trasformazione del latte (p.es. dal commercio al dettaglio) devono essere trattati come rifiuti alimentari.

Articolo 10 capoverso 2

Analogamente ai sottoprodotti, il Cantone nel cui territorio risultano i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’importanza regionale.

Se i rifiuti alimentari vengono raccolti nel quadro di un trasporto collettivo, il rispetto della distanza di percorso può essere dimostrato attraverso un elenco dei diversi punti di raccolta. I rifiuti alimentari che devono essere trasportati per più di 75 km possono ovviamente essere somministrati agli animali, ma non possono essere computati nella quota del fabbisogno energetico richiesta per l'autorizzazione.

Il contratto di ritiro di cui alla lettera d deve essere concluso tra l’azienda di allevamento di suini che effettua la valorizzazione e l’azienda del settore lattiero o alimentare. Non è sufficiente un contratto tra un intermediario e un’impresa di trasporto. Inoltre, il disciplinamento esclude i residui di cibo, che attualmente per motivi igienici legati a possibili epidemie non possono essere somministrati agli animali (cfr. art. 27 cpv. 3 lett. a dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale [OSOAn;

RS 916.441.22]). I ristoranti, gli alberghi, le mense o altre strutture di ristorazione su larga scala non vanno considerati come aziende del settore lattiero o alimentare, bensì come aziende del settore terziario.

Articolo 11

Il presente articolo stabilisce che l’elenco dei sottoprodotti che possono essere presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 comprende anche i rifiuti alimentari.

Articolo 12

In analogia con l’articolo 46 capoverso 3 LAgr, «stazioni di ricerca della Confederazione» è sostituito con «stazione di ricerca agronomica della Confederazione». Non si menzionano più esplicitamente l’Aviforum di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach. Con la nuova formulazione, queste aziende potrebbero comunque presentare una domanda corrispondente come azienda sperimentale.

Ai fini dell’autorizzazione di un effettivo superiore per le aziende sperimentali, l’azienda richiedente deve giustificare il numero di animali di cui necessita sulla base di calcoli statistici. Deve inoltre svolgere un'attività sperimentale costante e presentare all’UFAG l'utilizzo previsto dei risultati della sperimentazione.

Allegato

Il titolo è integrato con i rifiuti alimentari.

13.4 Ripercussioni

13.4.1 Confederazione

Non occorre più effettuare la distinzione tra sottoprodotti e rifiuti alimentari, che poneva difficoltà sul piano esecutivo. Non si prevedono ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane della Confederazione.

13.4.2 Cantoni

Non occorre più effettuare la distinzione tra sottoprodotti e rifiuti alimentari, che poneva difficoltà sul piano esecutivo. Non si prevedono ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni.