Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sugli effettivi massimi

13.4.3 Economia

Gli effettivi massimi restano invariati. La possibilità di richiedere un effettivo superiore consente anche alle imprese private di svolgere attività di ricerca con il numero di animali necessario ai fini di un’analisi statistica. L'uso di sottoprodotti e rifiuti alimentari nell'alimentazione dei suini consente un’adeguata valorizzazione. La gamma più ampia di sottoprodotti e rifiuti alimentari potrebbe contribuire ad aumentare i volumi valorizzati attraverso la produzione animale.

13.4.4 Ambiente

Il numero di autorizzazioni ai sensi della sezione 4 OEMas potrebbe crescere leggermente e, di conseguenza, anche l’effettivo totale di suini. Tuttavia, altri fattori, come le condizioni quadro economiche, la pianificazione territoriale e la legislazione sulla protezione delle acque, sono determinanti per il numero totale di suini detenuti in Svizzera. Al 31 luglio 2023, erano 20 le aziende con un'autorizzazione ai sensi della sezione 4 OEMas.

13.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni dell’OEMas si applicano soltanto per le aziende all’interno del Paese. Le modifiche proposte sono quindi compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare nel quadro dell’accordo agricolo bilaterale tra Svizzera e UE (RS 0.916.026.81).

13.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

13.7 Basi legali

Articolo 46 capoversi 1 e 3 nonché articolo 177 capoverso 1 LAgr