Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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16 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

16.1 Situazione iniziale

Identitas AG è incaricata dalla Confederazione di versare i contributi federali ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (art. 3 cpv. 5 lett. d e 58 OIBDTA).

16.2 Sintesi delle principali modifiche

L’adempimento di tale compito richiede un notevole sforzo da parte di Identitas AG per ottenere dati aggiornati e validi sulle coordinate di pagamento. Pertanto i beneficiari di contributi di eliminazione sono tenuti a gestire personalmente i dati che trasmettono online sulla propria relazione postale o bancaria. Se questi non sono validi viene riscosso un emolumento per coprire il dispendio causato.

16.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 13 capoverso 1 frase introduttiva e 3

Un compito di Identitas AG consiste nel versare i contributi di eliminazione di cui all’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407) (art. 3 cpv. 5 lett. d e 58 OIBDTA). A tal fine deve disporre di dati aggiornati e validi sulla relazione postale o bancaria dell’utente. La gestione di questi dati è particolarmente onerosa per Identitas AG.

Nel vigente articolo 13, i detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile sono tenuti a trasmettere alla BDTA la propria relazione postale o bancaria. Ai sensi dell’articolo 6 lettera o numero 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), tra le aziende detentrici di animali sono inclusi anche i macelli nei quali vengono abbattute le specie animali menzionate. I macelli per equidi sono invece esclusi. Si tratta di una lacuna perché anche questi beneficiano dei contributi di eliminazione (art. 1 lett. d dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.407). Con la presente aggiunta questa lacuna viene colmata.

Finora non esisteva un termine entro cui trasmettere il cambiamento del numero di telefono, della lingua per la corrispondenza e della relazione postale o bancaria. Con la presente revisione, il termine è fissato a tre giorni feriali. Esso corrisponde a quello per la notifica del traffico di animali giusta gli articoli 8 e 14 OFE.

L’articolo 22 stabilisce che i dati di cui agli articoli 13 e 16-21 vanno trasmessi elettronicamente. Dopo la modifica dell’articolo 13, questa regola vale anche per la trasmissione della relazione postale o bancaria. In futuro gli utenti avranno la possibilità di registrare autonomamente o di modificare questa informazione nella BDTA. Come per altre notifiche alla BDTA, l’utente deve precedentemente aver effettuato l’accesso sul portale Internet Agate per gestire le coordinate di pagamento. Se emerge che queste sono errate, Identitas AG invierà una missiva all’utente chiedendogli di notificare le coordinate di pagamento. Il versamento dei contributi di eliminazione può avvenire solo previa notifica delle coordinate di pagamento valide. In caso di un accredito recente (normalmente in occasione del prossimo conteggio nell’anno successivo) il processo va ripetuto. Inoltre queste voci devono essere costantemente gestite (corrispondenza aperta, esame e storno dopo 10 anni).

Articolo 24

Identitas AG deve verificare la relazione postale o bancaria del beneficiario, in particolare, per il versamento dei contributi di eliminazione. Per questo motivo è prescritta la verifica della completezza e della plausibilità non soltanto dei dati di cui agli articoli 16–21, bensì anche di quelli di cui all’articolo 13.