Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sulle uova
Articolo 7 capoverso 3
Secondo il vigente articolo 7 capoverso 3, l’UFAG è tenuto a pubblicare le azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). La disposizione risale all'epoca in cui la copertura Internet non era ancora completamente garantita e quindi aveva senso stampare le pubblicazioni su carta. Oggi anche il FUSC è pubblicato soltanto online e di conseguenza la disposizione è diventata obsoleta. Viene pertanto stralciata nell’ottica di una semplificazione amministrativa. In futuro le azioni di spezzatura e di vendita a prezzo ridotto saranno pubblicate sul sito Internet dell’UFAG.
15.4 Ripercussioni
15.4.1.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
15.4.1.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
15.4.1.3 Economia
Nessuna ripercussione.
15.4.1.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
15.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, in particolare con quelli risultanti dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
15.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
15.7 Basi legali
Articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e articolo 13 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.