Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Allegato 2 numero 4.5
Per la gestione autonoma della relazione postale o bancaria la BDTA deve essere leggermente adeguata. I costi che scaturiscono devono essere coperti dai detentori di animali in virtù dell’articolo 45b capoverso 3 della legge sulle epizoozie (LFE). In assenza di una relazione postale o bancaria valida Identitas AG non può versare i contributi di eliminazione e deve pertanto informare i beneficiari per iscritto per posta. Nella contabilità queste voci devono essere costantemente gestite (corrispondenza aperta, esame e storno dopo 5 anni). Questo comporta un dispendio in termini di costi d’esercizio che va finanziato tramite un nuovo emolumento da riscuotere ogniqualvolta non possa essere effettuato un versamento a causa della relazione postale o bancaria registrata.
16.4 Ripercussioni
16.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
16.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
16.4.3 Economia
Identitas AG trasla sui beneficiari una parte del dispendio per la gestione delle relazioni postali e bancarie.
16.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
16.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, in particolare con quelli risultanti dall’allegato 11 (relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale) dell’Accordo del 21 giugno 1000 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
16.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
16.7 Basi legali
Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 LFE nonché articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 LAgr.