Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

regioni interne della Svizzera. In caso di violazioni, possono essere adottate misure amministrative di cui all'articolo 169 LAgr.

17.4 Ripercussioni

17.4.1 Confederazione

Le modifiche creano i presupposti per un'attuazione uniforme e semplice del SI GSN e del SI IPF. Ciò accresce l'accettazione nei confronti dell'obbligo di comunicare e di digiFLUX.

Precisando l'obbligo di comunicare per quanto riguarda l'importazione diretta o l'importazione di prodotti da parte di aziende estere, si vuole garantire la parità di trattamento. Ciò accresce l'accettazione nei confronti dell'obbligo di comunicare nel settore del commercio agricolo.

17.4.2 Cantoni

I Cantoni possono anche elaborare i dati nel SI IPF. In questo modo l’elaborazione dei dati del SI IPF può avvenire nell’ambito dell’esecuzione senza passare per i servizi federali. Ciò riduce l’onere amministrativo degli uffici cantonali preposti all’esecuzione.

17.4.3 Economia

I vantaggi sul piano economico consistono nell'eliminazione dei possibili svantaggi del commercio agricolo svizzero rispetto agli attori esteri. Viene inoltre garantito che vengano notificate le importazioni dirette.

17.4.4 Ambiente

L’obbligo di comunicare è fondamentale per migliorare il monitoraggio. Crea i presupposti per poter stimare meglio l’impatto ambientale delle applicazioni di PF. In questo modo è possibile stabilire in maniera più mirata rispetto a oggi misure per il raggiungimento degli obiettivi dello schema di riduzione dell’impiego di PF entro il 2030. Le modifiche previste non avranno alcuna ripercussione sul volume dei dati, mentre la loro qualità migliorerà.

17.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.

17.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

17.7 Basi legali

Articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3, 165f e fbis, 165g, 177, 181 capoverso 1bise 185 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01) nonché articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40).