Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 171Fedlex · Rapporto esplicativo

17 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71

17.1 Situazione iniziale

Per attuare l’obbligo di comunicare l’Iv.Pa. 19.475 esige la creazione di un sistema d’informazione per registrare i flussi delle sostanze nutritive e dei principi attivi dei prodotti fitosanitari (PF) nonché tutte le applicazioni di PF a scopo professionale. Con le disposizioni dell’OISAgr entrate in vigore il 1° gennaio 2024 sono state create le basi legali per i sistemi d’informazione richiesti sulle sostanze nutritive (SI GSN, OSIAgr sezione 5) e sui PF (SI IPF, OSIAgr sezione 5a). Nel frattempo si è lavorato alla progettazione e allo sviluppo dei due sistemi d’informazione (applicazione software digiFLUX). L'obiettivo è creare un sistema d’informazione in grado di attuare in modo efficiente l'obbligo di comunicare e di contribuire alla semplificazione amministrativa nel primario e nel settore dell'esecuzione della normativa agricola. Un sistema efficiente e facilmente comprensibile tratta il più equamente possibile i due mezzi di produzione sostanze nutritive e PF. A questo proposito, è necessario adattare l'OSIAgr e le ordinanze specifiche in materia. L'ordinanza sugli alimenti per animali e quella sui concimi vengono riviste con la presente modifica dell'OISAgr (modifica di altri atti normativi). Le necessarie modifiche dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari sono, invece, apportate nell'ambito della revisione in corso di tale ordinanza.

Per quanto riguarda l’impostazione dell’obbligo di comunicare si teme che i prodotti di aziende estere abbiano un vantaggio concorrenziale rispetto a quelli di aziende svizzere poiché il nuovo obbligo di comunicare si applica alle imprese e alle persone in Svizzera. Una definizione più precisa di tale obbligo mira a raggiungere la parità di trattamento in questo senso.

17.2 Sintesi delle principali modifiche

Obbligo di comunicare in generale: compensazione di eventuali svantaggi per gli attori commerciali nazionali rispetto all'estero, in particolare anche attraverso le importazioni dirette.

SI IPF: allineamento dei dati con il SI GSN e quindi possibilità di trattare allo stesso modo i due mezzi di produzione in digiFLUX. Creazione della base legale per consentire ai Cantoni di elaborare i dati sui PF.

SI GSN: obbligo di registrare lo spandimento su incarico di prodotti contenenti sostanze nutritive nell’ottica di un allineamento con il SI IPF.

SI IPF e SI GSN: ampliamento delle opzioni di scambio dei dati tramite il trasferimento di dati bidirezionale.

Nell’allegato 2 sono aggiornati i rimandi a un’altra ordinanza. Inoltre sono state nuovamente aggiunte le procedure penali avviate, stralciate per errore dalle versioni italiana e francese in occasione della modifica dell’OSIAgr del 2017. Le procedure penali nel quadro dell’ordinanza concernente la produzione primaria devono essere ancora registrate in Acontrol.

17.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 14 capoverso 1 lettera d

Viene fatto un rimando alla lettera a in modo che sia più chiaro quali prodotti si intendono.

Articolo 14 capoverso 1 lettera e

Per la prova di un bilancio di concimazione equilibrato (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate per i pagamenti diretti), le scorte di sostanze nutritive possono essere registrate anche nel corso dell’anno. Questo perché i periodi utilizzati (p.es. bilancio import/export) non coincidono con l’anno civile. Per tutti i prodotti di cui alla lettera a possono essere costituite scorte.

Articolo 14 capoverso 1 lettera f

Il 1° gennaio 2027verranno abrogati gli articoli 82-82c dell’ordinanza sui pagamenti diretti. I contributi per l’efficienza delle risorse previsti per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto