Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
scorte, queste vanno aggiunte anche negli allegati 3a e 3b.
III Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza sugli alimenti per animali
Articolo 47a capoverso 2bis
L’obbligo di comunicare di cui all’articolo 47a OsAlA non può essere applicato per le aziende estere e le persone straniere. Queste, però, sono assoggettate alle prescrizioni dell’articolo 47 OsAlA, ossia sono tenute a notificare all’UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali. Queste esigenze si applicano altresì per le ditte con sede all’estero. Anche un importatore diretto deve essere registrato (p.es. un agricoltore che acquista foraggio concentrato all’estero).
Inoltre ai sensi dell’ordinanza concernente la produzione primaria, le aziende dedite alla produzione primaria devono garantire, sulla scorta di documenti scritti, la tracciabilità delle forniture dei loro prodotti primari (art. 5).
La registrazione delle forniture dall'estero è quindi disciplinata in linea di principio, ma non è esplicitamente indicata nell'articolo 47a sull'obbligo di comunicare le forniture di foraggio concentrato. Inoltre, il diritto vigente presenta alcuni elementi di ambiguità per quanto riguarda: le importazioni dirette di alimenti per animali domestici (l'ordinanza concernente la produzione primaria non si applica in questo caso) / il commercio tra aziende dedite alla produzione primaria (non disciplinato dall'OsAlA) / le aziende con superfici o animali all'estero. Queste ultime possono acquistare alimenti per animali direttamente all'estero.
Questa modifica dell'OsAlA è tesa a garantire che tutte le forniture di foraggio concentrato superiori alla soglia minima di cui all’articolo 47a capoverso 3 OsAlA siano effettivamente notificate nel quadro dell’obbligo di comunicare. Per le importazioni dirette dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull’acquirente ovvero sulla società o sulla persona svizzera che importa direttamente i prodotti. Le ditte estere che hanno domicilio o sede in Svizzera ai sensi dell’OsAlA non possono trasferire l'obbligo di comunicare all’acquirente. In questo modo si evita che le aziende e le persone attive in Svizzera siano svantaggiate rispetto alle aziende estere e alle persone straniere. Inoltre, viene garantita la parità di trattamento per le aziende e le persone che si trovano nelle regioni di confine o nelle regioni interne della Svizzera. In caso di violazioni, possono essere adottate misure amministrative di cui all'articolo 169 LAgr.
2. Ordinanza sui concimi
Articolo 29 capoverso 1bis
L’obbligo di comunicare di cui all’articolo 29 OCon non può essere applicato per le aziende estere e le persone straniere. Però si applica l’articolo 6 OCon secondo cui le aziende estere o le persone straniere che intendono mettere in commercio concimi in Svizzera devono avere domicilio o sede in Svizzera. L’obbligo di comunicare le forniture dall’estero è quindi regolamentato in linea di principio, ma non è indicato esplicitamente nell’articolo 29 sull’obbligo di comunicare le forniture di concimi.
Questa modifica dell'OCon è tesa a garantire che tutte le forniture di concimi superiori alla soglia minima di cui all’articolo 24b capoverso 2 OCon siano effettivamente notificate nel quadro dell’obbligo di comunicare. Per le importazioni dirette dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull’acquirente ovvero sulla società o sulla persona svizzera che importa direttamente i prodotti. Le aziende estere o le persone straniere che hanno domicilio o sede in Svizzera ai sensi dell’OCon non possono trasferire l'obbligo di comunicare all’acquirente. In questo modo si evita che le aziende e le persone attive in Svizzera siano svantaggiate rispetto alle aziende estere e alle persone straniere. Inoltre, viene garantita la parità di trattamento per le aziende e le persone che si trovano nelle regioni di confine o nelle