Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 219Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato 7
All’allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» vengono disciplinati anche gli alimenti per animali da compagnia e per gli animali di acquacoltura.
Le sostanze indicate sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica secondo le raccomandazioni sugli alimenti per animali dell’EGTOP2. Per questo vanno incluse nell’allegato 7 nei rispettivi gruppi funzionali.
Allegato 8
L'uso di prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli è una pratica comune nel settore biologico. Questo trattamento, però, non rientra nel campo di applicazione del presente allegato. La disinfezione dei capezzoli non è regolamentata in modo specifico nemmeno nel regolamento UE sul biologico. La voce «Prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli» viene pertanto stralciata dalla lista delle sostanze autorizzate per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali.
Analogamente all’UE, nel presente allegato vengono indicati i principi attivi che non possono essere utilizzati come prodotti biocidi.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
Le disposizioni servono ad armonizzare il diritto elvetico a quello dell'UE, nell'interesse delle imprese svizzere. Servono a evitare ostacoli tecnici al commercio.
L'aumento delle superfici minime per animale della specie suina potrebbe comportare costi di investimento e aumentare i costi di produzione per i produttori che producono secondo le disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica svizzera.
1.4.4 Ambiente
L'aumento delle superfici minime per animale della specie suina ha un effetto positivo sul benessere degli animali.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni sono equivalenti a quelle dell'Unione europea. Le modifiche previste garantiscono il mantenimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'allegato 9 appendice 1 dell'accordo agricolo.
1.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2 Relazione finale sulle derrate alimentari VII e sugli alimenti per animali V: EGTOP reports - European Commission (europa.eu)