Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Allegato 3b
Nel presente allegato vengono aggiornate le versioni vigenti del regolamento dell’UE relativo alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati, che sono determinanti per il rimando diretto al diritto dell’UE di cui all'articolo 3c.
Allegato 5
Il presente allegato è sostituito da una nuova versione. Al numero 4 è stabilito che d’intesa con l’ente di certificazione, la proteina di patate non biologica può essere utilizzata per l’alimentazione dei suini di peso superiore a 35 kg fino al 31 dicembre 2030 se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La parte di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.
La proteina di patate è un sottoprodotto della produzione di fecola di patate. È caratterizzata da un contenuto proteico molto elevato e da un quadro amminoacidico equilibrato e altamente digeribile.
Questa norma tiene conto del fatto che gli animali hanno una carenza di amminoacidi essenziali a causa della mancanza di proteina di patate biologica sul mercato svizzero. L’UE riconosce soltanto la disposizione transitoria per i suinetti di peso fino a 35 kg (disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012).
Allegato 6
Il presente allegato è sostituito da una nuova versione. I numeri 1 e 2 nel testo d’ordinanza vigente sono obsoleti e non devono essere più elencati. Per le categorie animali menzionate in detti numeri si applicano le disposizioni sull’uscita regolare all’aperto ai sensi dell’articolo 75 OPD e le esigenze di cui all’allegato 6 OPD. Adesso, oltre alle disposizioni sull’uscita regolare all’aperto, si deve disciplinare soltanto la superficie totale per gli animali della specie suina.
Al fine di garantire un elevato livello di benessere degli animali, tenendo conto delle esigenze specifiche delle specie nell'ambito della produzione animale biologica, il Regolamento (UE) 2018/8484, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, ha rivisto la densità di allevamento, la superficie minima degli spazi all’aperto e al chiuso e le relative caratteristiche, nonché i requisiti tecnici e le caratteristiche degli edifici e degli spazi all’aria aperta destinati agli animali da reddito. In Svizzera, le condizioni di stabulazione e le superfici per gli animali da reddito sono generalmente paragonabili a quelle dell'UE e garantiscono un elevato livello di benessere degli animali.
Tuttavia, mettendo a confronto le nuove norme europee in materia di superficie minima per animale della specie suina con quelle elvetiche, si può notare che i requisiti applicati in Svizzera sono significativamente più bassi. È necessario discutere e per quanto possibile porre rimedio a questa situazione, da un lato, per il benessere dei suini allevati secondo le norme dell'agricoltura biologica e, dall'altro, per garantire il riconoscimento dell'equivalenza della normativa sull'agricoltura biologica con l'UE.
Nella tabella 1, qui di seguito, viene fatto un confronto tra le esigenze in materia di superficie minima totale (stalla e superficie esterna) per animale della specie suina applicate in Svizzera e quelle vigenti nell’UE. Siccome le categorie di animali della specie suina sono definite diversamente, viene fatta una classificazione che consente il confronto. Da qui nasce la proposta di modifica delle esigenze svizzere che prevede l'aumento delle superfici minime totali (stalla e superficie esterna) per categoria di animali e il loro adeguamento al livello dell'UE. Devono essere adempiute anche le esigenze relative alla superficie minima di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD.
È previsto un termine transitorio di cinque anni per introdurre le nuove disposizioni.