Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Articolo 16h lettera g
La quantità disponibile di sementi (in g o kg) e il numero di talee/piante per il materiale vegetativo di moltiplicazione devono essere indicati dai commercianti di sementi quando registrano il materiale vegetativo di moltiplicazione biologico sulla piattaforma OrganicXseeds. In questo modo si crea trasparenza sulla situazione del mercato e i produttori possono utilizzare la piattaforma OrganiXseeds per informarsi sulle quantità disponibili quando ordinano materiale di moltiplicazione biologico.
Articolo 16i
Sarà il FiBL a pubblicare l’elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica (→ cfr. proposta di modifica del PO 24 relativa all’art. 13 cpv. 3bisdell’ordinanza sull’agricoltura biologica; RS 901.18).
L’articolo 16i e il relativo allegato 10 non sono più necessari. Questo articolo va pertanto abrogato.
Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2012
Non è ancora disponibile sul mercato un numero sufficiente di alimenti proteici biologici per garantire l'alimentazione dei suinetti e delle pollastrelle con amminoacidi essenziali, per cui il termine della disposizione transitoria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2030. L'UE ha prorogato il termine corrispondente fino a fine 2026.
Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022, capoverso 3
Negli ultimi mesi gli attori soggetti al divieto di cui all'articolo 3d hanno esaminato alternative alla tecnologia a scambio ionico. Per dar loro il tempo sufficiente per implementare tali alternative, il periodo transitorio durante il quale l'uso di pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente è ancora consentito nella produzione di alimenti biologici trasformati è prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2025). Nei prossimi mesi verrà esaminata la possibilità di una deroga specifica per il prodotto svizzero Birnel Bio.
Disposizioni transitorie della modifica del… capoversi 1-3
Capoverso 1
Poiché le aziende agricole potrebbero aver bisogno di adattamenti edilizi per conformarsi alle nuove superfici totali definite per gli animali della specie suina nell'allegato 6, si propone un termine transitorio di cinque anni. Gli adattamenti edilizi sono costosi e richiedono abbastanza tempo per essere attuati.
Capoverso 2
I prodotti di acquacoltura e le alghe sono già prodotti in modo biologico secondo gli standard del diritto privato. Per consentire agli attori interessati di attuare correttamente le nuove disposizioni di diritto pubblico - in particolare i requisiti di etichettatura - le riserve esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite fino al loro esaurimento.
Capoverso 3
Il 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove prescrizioni per l’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia. Per garantire che gli attori interessati abbiano tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova normativa, la fabbricazione e l'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia possono essere effettuate in conformità del diritto anteriore fino al 31 dicembre 2024. Le riserve esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite fino al loro esaurimento.