Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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2 Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim), RS 916.020.1

2.1 Situazione iniziale

L’OIPPrim completa l’ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020). Precisa le esigenze in materia di igiene e tracciabilità da rispettare nelle aziende dedite alla produzione primaria. Queste due ordinanze riprendono le disposizioni concernenti la produzione primaria del regolamento (CE) n. 852/20041 sull’igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/20042 sull’igiene degli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 183/20053 sull’igiene degli alimenti per animali.

L’OIPPrim figura all’allegato 5 (alimentazione animale) appendice 1 e all’allegato 11 (misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale) appendice 6 (prodotti animali) dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Il capoverso concernente l’igiene degli alimenti per animali è integrato con un rimando alle disposizioni pertinenti dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (OsAlA; RS 916.307). Ciò permette di precisare cosa s’intende per «ineccepibili dal profilo igienico» e di attribuire in modo più chiaro ai Cantoni la responsabilità del controllo in funzione del rischio di queste disposizioni dell’OsAlA nelle aziende dedite alla produzione primaria (il controllo delle disposizioni dell’OsAlA nelle altre imprese del settore dell’alimentazione animale è di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura,

UFAG, che delega questo compito ad Agroscope). Queste disposizioni dell’OsAlA sono già menzionate nelle direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali, redatte dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)5.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 capoverso 8 Esigenze relative alla produzione animale

Viene precisato che gli alimenti per animali devono adempiere le disposizioni dell’articolo 8 e del capitolo 4 dell'OsAlA che definiscono le sostanze vietate o soggette a restrizioni (cfr. all. 4.1 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale OLAlA; RS 916.307.1) e quelle indesiderabili (cfr. all. 10 OLAlA, concentrazioni massime consentite e soglie d’intervento oltre le quali si devono prendere misure specifiche). I Cantoni devono controllare, in funzione del rischio, il rispetto di tali disposizioni nelle aziende dedite alla produzione primaria. In caso di dubbi sulla sicurezza di un alimento per animali proveniente da un’impresa soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 47

OsAlA, devono contattare il Controllo ufficiale degli alimenti per animali (Agroscope).

1 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3

2 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/166, GU L 24 del 26.1.2023, pag. 1

3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241

4 RS 0.916.026.81

5 Disponibili sul sito Internet dell’USAV > Animali > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Direttive tecniche > Produzione primaria