Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 243Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la libera-
zione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF), RS 916.121.100
1.1 Situazione iniziale
Sulle verdure fresche rilevanti per l’agricoltura svizzera si applica una protezione doganale. Ciò significa che nella principale stagione di smercio della produzione indigena vengono fissati periodi amministrati per ogni tipo di verdura. Durante questi periodi, se l'offerta indigena non è in grado di coprire la domanda, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può liberare determinati quantitativi (quantitativi parziali dei contingenti doganali) per l’importazione all’aliquota di dazio ridotta. In tutti gli altri casi le importazioni devono invece essere effettuate all’aliquota di dazio elevata (aliquota di dazio fuori contingente). I periodi amministrati sono stati notificati all’OMC. L’UFAG, tuttavia, libera quantitativi per l’importazione soltanto nei periodi effettivamente amministrati per ciascun tipo di verdura. In alcuni casi questi sono più brevi di quelli notificati all’OMC. Vi sono inoltre verdure che non vengono amministrate benché sia stato notificato un periodo all’OMC. I periodi effettivamente amministrati sono stabiliti nell’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF; RS 916.121.100). In gran parte sono stati fissati una trentina di anni fa.
Nella mozione 22.3928 il Consiglio federale era stato incaricato, in collaborazione con l'Unione svizzera dei produttori di verdura, di aggiornare appena possibile l'allegato 1 dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF (i cosiddetti periodi effettivamente amministrati). Concretamente veniva proposto di modificare i periodi effettivamente amministrati di 27 verdure, definendone dei nuovi. La mozione è stata adottata dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale, dal canto suo, l’ha accolta apportandovi delle modifiche ed esigendo, tra l’altro, che la collaborazione tra l’UFAG e l’Unione svizzera dei produttori di verdura al fine di adeguare i periodi effettivamente amministrati di singole verdure all’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF venisse estesa al commercio. La mozione modificata in tal senso è quindi stata trasmessa nuovamente al Consiglio degli Stati che ne ha sospeso la trattazione nell’attesa che con la mediazione dell’UFAG si giungesse a un compromesso tra gli attori succitati.
La produzione (Unione svizzera dei produttori di verdura USPV) e il commercio (Associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate SWISSCOFEL nonché Swiss Retail Federation) hanno affrontato la questione della modifica dei periodi effettivamente amministrati delle 27 verdure menzionate nella mozione e, con la mediazione dell’UFAG, sono riusciti a trovare un compromesso per tutte le verdure in questione, il quale prevede, a seconda del tipo di verdura, il mantenimento, l’estensione o la riduzione del periodo effettivamente amministrato attualmente in vigore. Sulla base di questo compromesso, la produzione e il commercio hanno quindi chiesto all'UFAG di modificare l'allegato 1 dell'ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF.
Parallelamente si sono espressi contro la riduzione delle aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) e delle ADFC Codice 1 (ADFC ridotte nel periodo di pieno approvvigionamento) in quanto ritengono che si tratti della soluzione estrema da adottare per compensare l'estensione dei periodi effettivamente amministrati.
Dall'introduzione, una trentina di anni fa, dei periodi effettivamente amministrati, l’orticoltura svizzera è fortemente mutata. Nel complesso, in questo periodo la superficie orticola (verdura fresca, nonché verdura idonea allo stoccaggio e destinata alla trasformazione) è passata da circa 12 000 a 17 000 ettari (+40 %), quella delle serre da circa 280 a 480 ettari (+70 %). A titolo di confronto, la popolazione residente permanente è invece cresciuta di circa un quarto. Il valore della produzione indigena di verdura fresca e idonea allo stoccaggio attualmente ammonta a circa 1,2 miliardi di franchi (prezzo franco grossista)1.
1Fonte: Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali CSO