Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
b. al 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni; e
c. nell’anno precedente quello di contribuzione non hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo minimo di cui all’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2Per collaborazione regolare e considerevole nell’azienda ai sensi dell’articolo 70a capoverso 1 lettera i LAgr s’intende una collaborazione che nella dichiarazione d’imposta è stata fatta valere con una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LFID).
Art. 10b Deroghe al requisito
1Non è necessaria una copertura assicurativa se:
a. i gestori dimostrano che i coniugi o i partner registrati nell’anno precedente quello di contribuzione hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo di cui all’articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
b. i gestori dimostrano che nell’anno precedente quello di contribuzione nella dichiarazione d’imposta non è stata fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell’articolo 10a capoverso 2;
c. negli ultimi due anni precedenti quello di contribuzione la coppia di gestori ha conseguito, in media, un reddito imponibile ai sensi della LFID di 12 000 franchi al massimo;
d. l’azienda è gestita da una persona giuridica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3; o
e. l’azienda è un’azienda d’estivazione o un’azienda con pascoli comunitari.
2Come prova che non è stata presa in considerazione alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito di cui al capoverso 1 lettera b è determinante l’ultimo anno fiscale oggetto di tassazione definitiva precedente quello di contribuzione.
3Per il reddito imponibile di cui al capoverso 1 lettera c sono determinanti i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva fino alla fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, occorre basarsi sulla tassazione provvisoria. I gestori devono autorizzare l'autorità competente designata dal Cantone ad acquisire dall'autorità fiscale cantonale i dati necessari.
Art. 10c Portata della copertura assicurativa
La copertura assicurativa deve comprendere: