Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

predisposti con le colture di cereali in file distanziate. Anche il contributo della misura al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari e delle perdite di sostanze nutritive diminuisce di circa il 40 per cento e aumenta il rischio che gli obiettivi dell’Iv.Pa. 19.475 non vengano raggiunti entro i termini stabiliti.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

I pagamenti diretti sono soggetti alle disposizioni dell’accordo agricolo OMC e dell’accordo sulle sovvenzioni OMC. Gli adeguamenti delle basi legali vengono notificati all’OMC.

2.6 Entrata in vigore

Affinché l’integrazione di HODUFLU nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive attraverso la modifica dell’articolo 14 OSIAgr con effetto al 1° gennaio 2024 sia sancita nell’OPD senza lacune, il rimando nell’allegato 1 n. 2.1.3 entra retroattivamente in vigore. L'effetto retroattivo di un anno è espressamente previsto dall’OPD, rispetta il termine massimo di un anno, è giustificato dalla lacuna altrimenti esistente nonché dall'urgenza correlata ed è di conseguenza anche nell'interesse pubblico, ovvero non vi sono interessi pubblici contrari. Inoltre, non crea disuguaglianze giuridiche nei confronti di terzi né lede i diritti acquisiti, il che significa che l'entrata in vigore retroattiva è legittima sulla base della guida di legislazione e della dottrina5. Poiché la disposizione sarà materialmente sostituita dall'allegato 1 numero 2.1.3a con effetto al 1° gennaio 2027, essa è applicabile soltanto fino a fine 2026.

La base legale all’articolo 70a capoversi 1 lettera i e 3 lettera g LAgr (FF 2023 1527) entra in vigore il 1° gennaio 2027, così come le modifiche degli articoli dell’ordinanza che vi si riferiscono. Ciò consente ai gestori interessati, alle compagnie assicurative e alle autorità esecutive cantonali di prepararsi adeguatamente. Nel suo messaggio sulla PA22+ (pag. 3655), il Consiglio federale aveva prospettato un termine transitorio o di preparazione di due anni. È quindi necessario che il Consiglio federale vari l’ordinanza nel 2024 onde garantire la sicurezza di pianificazione e procedere ai preparativi del caso.

Nel quadro dell'introduzione del sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive, nel 2027 sarà lanciato un servizio web centrale per il calcolo e la condivisione del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive. Le relative disposizioni non entreranno in vigore prima del 1° gennaio 2027. A partire da questa data, l'uso del servizio web sarà obbligatorio. I lavori per sviluppare il servizio di calcolo, però, vengono svolti anticipatamente e le specifiche dipendono dalle decisioni relative al metodo Suisse-Bilanz. Per questo la presente modifica dell’ordinanza deve essere varata già nel 2024. Ciò garantisce anche che i gestori interessati e le autorità esecutive abbiano abbastanza tempo per prepararsi.

2.7 Basi legali

Articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3–5, 70b capoverso 3, 71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 4 (FF 2023 1527), 77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 LAgr.

5 Pierre Moor et al., Diritto amministrativo, Vol. I, Berna, 2012, pag. 198-201.