Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 52 cpv. 2

2Il Cantone trasmette all’UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).

Art. 54 cpv. 5

5Abrogato

Art. 57 cpv. 1 e 4

1È possibile iniziare i provvedimenti pianificatori e i lavori nonché effettuare acquisti, ad eccezione degli acquisti di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi, soltanto se l’aiuto finanziario di cui all’articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell’articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.

4I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l’elaborazione dei documenti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.

Art. 62 cpv. 2 lett. ebise 3

2Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:

ebis. si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali.

3Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed ebis, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l’obbligo di gestione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

Art. 67 cpv. 5 lett. c ed e

5La durata di utilizzazione conforme è di:

c. per le installazioni e per i provvedimenti tesi a promuovere la sa-

lute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa

dell’ambiente e degli animali 10 anni

e. per le macchine e i veicoli 5 anni

Art. 70 cpv. 4

4La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all’articolo 67 capoverso 5.