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Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 5 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4

4 Il premio per l’immissione in rete si riduce, per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA (LIVA), del moltiplicatore dell’aliquota normale applicabile secondo l’articolo 25 capoverso 1 LIVA arrotondato a quattro cifre decimali. Il moltiplicatore è calcolato come segue:

aliquota normale

moltiplicatore ൌ

100 % ൅ aliquota normale

Art. 96b cpv. 4

4 Il contributo alle spese d’esercizio si riduce, per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA3, del moltiplicatore secondo l’articolo 16 capoverso 4.

II

Gli allegati 2.1, 2.2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

1 RS 730.03

2 RS 641.20

3 RS 641.20

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