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Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 2 pagine
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Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Ai gasdotti costruiti per una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l’allegato 1.
Titolo prima dell’art. 35
Sezione 7: Sorveglianza e protezione dalle ciberminacce
Inserire prima del titolo della sezione 8
Art. 39a Protezione dalle ciberminacce
1 Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle ciberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.
2 Essi elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.
3 Essi pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.
1 RS 746.12
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