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Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 5 pagine
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Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis
1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione, se presso l’impianto non sono più presenti combustibili nucleari.
2bis L’Ufficio federale dell’energia (UFE) dispone che per un impianto nucleare in fase di disattivazione l’importo di copertura ridotto si applica se l’impianto adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d. L’UFE determina la data di riferimento a partire dalla quale si applica l’importo ridotto.
1 RS 732.441
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