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Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 3 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Sezione 2: Farmacisti e organizzazioni di farmacisti

Art. 40, rubrica

Farmacisti

Art. 41 Organizzazioni di farmacisti

Le organizzazioni di farmacisti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;

b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;

c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a;

d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;

e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.

RS ..........

1 RS 832.102

2023–......