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Consultazione 2023/73: Modifiche all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 3 pagine
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Titolo dopo l’art. 41
Sezione 3: Dentisti e organizzazioni di dentisti
Art. 42, rubrica
Dentisti
Art. 43 Organizzazioni di dentisti
Le organizzazioni di dentisti sono autorizzate per le prestazioni ai sensi dell’articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:
a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’articolo 42 lettere a e b;
d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
Art. 59 cpv. 3
3Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo gli articoli 43 capoversi 5–5quater e 49 della legge rimangono salve.
Art. 100 cpv. 2
2Il passaggio da un’assicurazione senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile in ogni momento.
Art. 106c cpv. 1
1L’assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l’importo di compensazione secondo l’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.