Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/76: Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 2 pagine
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2 La revisione di ordinanza nei dettagli
2.1 Principio
Il Consiglio federale propone per le economie domestiche una sensibile riduzione del canone, da 335 a 300 franchi. Ciò significa che il canone per le economie domestiche sarà inferiore di circa il 20 per cento rispetto a quando è stato introdotto nel 2019. La riduzione del canone per le economie
domestiche è prevista in due tappe (2027 e 2029). Questo scaglionamento concede alla SSR un periodo di transizione adeguato per attuare le misure di risparmio necessarie.
Non solo le economie domestiche ma anche le imprese con un fatturato relativamente basso devono essere sgravate. Dal 2021, le imprese con un fatturato annuo totale assoggettato all'IVA fino a 500 000 franchi svizzeri non pagano più il canone. Questo limite dovrebbe ora essere aumentato a 1,2 milioni di franchi svizzeri di fatturato annuo. Ciò significa che circa 63 000 imprese in più saranno esentate dall'obbligo di pagare il canone. La percentuale delle imprese esentate da tale obbligo aumenterà quindi in futuro quasi fino all'80 per cento.
2.2 Fino al 2026: tariffe invariate (art. 57 ORTV e art. 67b cpv. 2 ORTV)
Fino alla sua graduale riduzione, l'importo del canone per le economie domestiche e le imprese deve rimanere invariato, conformemente agli articoli 57 e 67b cpv 2 ORTV attualmente in vigore. Anche prima dell'effettiva riduzione del canone radiotelevisivo, la SSR dovrà adottare misure di risparmio. Già oggi il canone di 335 franchi a carico delle economie domestiche non consente di coprire i costi. Le riserve che dal 2021 garantiscono la copertura dei costi saranno esaurite a partire dal 2025. Venendo a mancare i proventi del canone, alla SSR non potrà essere versata anche la compensazione del rincaro o non potrà esserlo nella sua totalità.
2.3 Dal 2027: parziale abolizione del canone per le imprese e prima riduzione del canone per le economie domestiche da 335 a 312 franchi (art. 67b cpv. 1 e 2 ORTV, art. 96c ORTV)
Per il 2027 sono previste una prima riduzione del canone per le economie domestiche da 335 franchi a 312 franchi e l'abolizione del canone per le imprese con un fatturato annuo totale inferiore a 1,2 milioni di franchi. La modifica di ordinanza in oggetto entrerebbe dunque in vigore il 1° gennaio 2027.
Nella disposizione transitoria di cui all'articolo 96c ORTV è stabilito, quale tariffa di transizione, che nel 2027 e nel 2028 il canone per le economie domestiche sarà di 312 franchi.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'ORTV, compresa la disposizione transitoria di cui all'articolo 96c ORTV, avverrà a condizione che l'iniziativa SSR non venga accettata. In caso contrario, il Consiglio federale dovrà attenersi alle disposizioni transitorie dell'iniziativa SSR (art. 197 n. 15 Cost.).
2.4 Dal 2029: canone per le economie domestiche pari a 300 franchi (art. 57 ORTV)
Dal 1° gennaio 2029 sarà completata la prevista riduzione del canone radiotelevisivo al valore
auspicato di 300 franchi l'anno. In tale data entrerà in vigore anche la nuova concessione SSR. In questa, il Consiglio federale attuerà le decisioni in materia di politica mediatica prese a settembre 20221, tenendo conto del nuovo quadro finanziario.
1 Mantenuti l'importo del canone radiotelevisivo e la concessione SSR (admin.ch) 2/2 BAKOM-D-C4B33401/289