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Consultazione 2023/77: Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Lavoro domenicale nei distretti turistici urbani · 2 pagine
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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 25a Negozi in zone turistiche urbane
1 Ai seguenti negozi situati in zone turistiche urbane e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica e l’articolo 12 capoverso 1bis:
a. negozi rispondenti ai bisogni specifici dei turisti;
b. negozi rispondenti ai bisogni del turismo internazionale.
2 Sono considerate zone turistiche urbane le zone situate in città con più di 60 000 abitanti in cui i turisti stranieri rappresentano almeno il 50 per cento di tutti i pernottamenti in albergo. I Cantoni stabiliscono le zone turistiche urbane; queste devono disporre di un’ampia offerta di strutture ricettive, culturali e di ristorazione raggiungibili a piedi.
3 Un negozio risponde ai bisogni del turismo internazionale se:
a. dispone di un’offerta di merci secondo l’articolo 25 capoverso 4 lettera a; e
b. la sua cifra d’affari è realizzata essenzialmente grazie alla clientela internazionale.
4 I lavoratori ricevono per il lavoro domenicale compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge.
1 RS 822.112
2016–......