Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/77: Revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: Lavoro domenicale nei distretti turistici urbani · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Condizioni di lavoro

Diritto e alta vigilanza

Novembre 2023

Revisione dell’ordinanza 2 concernente la

legge sul lavoro (OLL 2): lavoro domenicale

nelle zone turistiche urbane

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura

di consultazione

1 Situazione iniziale

All’inizio del 2022 Svizzera Turismo e le città associate hanno rivolto al capo del DEFR la richiesta di ridefinire il concetto di «regione turistica» di cui all’articolo 25 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro (OLL 2).

Le regioni turistiche di cui all’articolo 25 OLL 2 sono le località:

‒ che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo,

‒ per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale, e

‒ in cui il turismo soggiace a forti fluttuazioni stagionali.

In tali regioni turistiche le aziende rispondenti ai bisogni dei turisti possono, durante la stagione, occupare lavoratori per il servizio alla clientela, di domenica e senza autorizzazione ufficiale.

Questa disposizione riguarda principalmente le regioni turistiche di montagna. Per aumentare la loro attrattiva turistica, le più grandi città svizzere chiedono ora che anche i loro negozi situati in zone turistiche possano occupare lavoratori per il servizio alla clientela la domenica, e questo per tutto l’anno. Questo provvedimento aumenterebbe l’attrattiva della Svizzera anche a livello internazionale, visto che in molte città europee il lavoro domenicale è ammesso.

Nei colloqui esplorativi con le parti sociali è presto emerso che il divieto del lavoro domenicale ha un grande peso, anche e soprattutto nel settore del commercio al dettaglio. Si è quindi trattato di trovare una soluzione equilibrata.

1 RS 822.112